Articolo IOm

I parametri articolo, ditta e deposito possono essere interrogati in qualsiasi combinazione.

Osservazioni preliminari (PDF, 5 lati, 78Kb, Italiano

Data: 24.03.2023

alla panoramica articolo IOm

206 - Benzina per automobili E5 minimo 95 OMN (con tenore in bioetanolo fra 0,1 e 5 %) "con" o "con e senza" prova eco. e soc. 1)
Voce di tariffa N. conv. Designazione supplementare
2710.1211 925 Quota parte carburante fossile
2710.1211 926 Quota parte bioetanolo: con prova ecologica e sociale
2710.1211 927 Quota parte bioetanolo: senza prova ecologica e sociale
1) Indicazioni importanti:
Possibile CD 1 - 5
E5 secondo DIN EN 228.
Benzina per automobili E5 = miscela di benzina con tenore in bioetanolo fra 0,1 e 5 % (art. 702 o 702+712) e d'una parte fossile (art. 201 o 203). Benzina utilizzata in regola generale per la propulsione di autoveicoli di ogni genere, come gli autoveicoli di trasporto e di lavoro, i motoveicoli, le slitte a motore, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore, i tricicli a motore, i monoassi, i carri a mano provvisti di motore e i ciclomotori.
Asportazione di E5 per l'immiss. in consumo =all'aliquota normale (CAI 812, v. VT 2710.1211/925).
Dich. d'import. VT 2710.1211, miscele:
N.conv:
925 + 926 o
925 + 926 +927 (q.p. bio senza prova all'aliquota normale).
Miscele di benzina-bioetanolo con quota parte bio sino al 30 %:
. (d'art. 702):
. . Benzina automob. E10 (con prova) v. art. 208 o
. (d'art. 712):
. . Benzina automob. E5 (senza prova) v. art. 207,
. . Benzina automob. E10 (senza prova) v. art. 209.
. (d'art. 702 risp. 712):
. . Benzina (E11 - E30) v. art. 259.
Miscele di bioetanolo-benzina con più del 30 % di quota parte bio:
. (d'art. 702):
. . Benzina E85 (con prova) v. art. 731 o
. (d'art. 712):
. . Benzina E85 (senza prova) v. art. 732.
. (d'art. 702 risp. 712):
. . Benzina altra che E85 v. art. 689.
Benzina per automobili fossile v. art. 201+202+203.
Benzina per automobili art. 202 e le sue miscele:
. sino al 30 % di quota parte bio: v. art. 259,
. più del 30 % di quota parte bio: v. art. 689.