Articolo IOm

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Osservazioni preliminari (PDF, 5 lati, 78Kb, Italiano

Data: 24.03.2023

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721 - Oli o grassi vegetali e animali idrogenati per l'utilizzazione come carburante. 1)
Voce di tariffa N. conv. Designazione supplementare
2710.1912 902 Oli/grassi idrogenati vegetali/anim.: senza prova
2710.1919 902 Oli/grassi idrogenati vegetali/anim.: senza prova
1) Indicazioni importanti:
Importazione con CD 1 - 5 possibile.
Gli oli/grassi idrogenati sono ottenuti dalla reazione catalitica (cosiddetta idrogenazione) di grassi e oli con idrogeno.
L'articolo 721 comprende secondo l'ambito d'ebollizione i distillati e prodotti delle voci di tariffa 2710.1912 e 2710.1919.
Miscele di olio diesel (art. 280) con oli/grassi idrogenati (art. 715, 721):
. Miscele olio diesel-oli/grassi idrogenati con tenore in bio fra 0,1 e 99,9 % v. art. 281.
Gli oli/grassi idrogenati per l'utilizzazione come combustibile non sono soggetti all'imposta sugli oli minerali.
Gli oli/grassi idrogenati con prova ecologica e sociale vedi art. 715.